Repubblica Tunisina | Ministero dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere

Incentivi supplementari



 
Vantaggi fiscali e/o finanziari
    Progetto che riveste un interesse particolare per l'economia nazionale o per le zone frontaliere.
    Progetti importanti con un forte valore aggiunto ed un forte tasso di integrazione.
    ART (52) :

  • Premio di investimento del 5% o del 20%
  • Partecipazione dello Stato alle spese di infrastruttura
  • Esonero dall’imposta sulle società per 5 anni
  • Regime di favore per le attrezzature necessarie al progetto.
    Promotori di progetti importanti sul piano dell’ammontare dell’investimento e della creazione di posti di lavoro.
    ART (52 bis) :

  • Acquisto dei terreni necessari all'insediamento dei loro progetti al costo simb
    Investimenti realizzati nei settori dell'educazione, dell'insegnamento superiore ivi compreso l'alloggio universitario, della formazione professionale e degli investimenti relativi agli anni preparatori
    ART (52 ter):
  • Premio di investimento che non supera il 25%
  • Concessione dei terreni necessari all'insediamento del progetto al prezzo simbolico di un dinaro (per alloggi universitari) fino al 31/12/2007
  • Presa in carico parziale (25%) da parte dello Stato degli stipendi pagati agli insegnanti o ai formatori tunisini.
  • Presa in carico da parte dello Stato del contributo patronale al regime legale di prevenzione sociale per un periodo di cinque anni a vantaggio di insegnanti o formatori tunisini.
  • Messa a disposizione degli investitori di terreni nel quadro di un contratto di concessione
  • Esonero dall’imposta di formazione professionale su stipendi, trattamenti, indennità e vantaggi a favore di insegnanti o formatori tunisini reclutati in modo permanente;
  • Esonero dal contributo al fondo di promozione dell'alloggio per i salariati su stipendi, trattamenti indennità e vantaggi a favore di insegnanti o formatori tunisini reclutati in modo permanente e questo per i primi dieci anni a partire dalla data effettiva di avvio dell’attività.

  • Questo vantaggio è accordato alle imprese che entrano effettivamente in attività durante il periodo dell'undicesimo piano di sviluppo (2007-2011).
    Investimenti nei parchi di divertimento per bambini e giovani
    ART (52 quater):

  • Concessione di terreni al prezzo simbolico di un dinaro per il periodo che va dal 1/1/2005 al 31/12/2011.
    Investimenti negli incubatori d’impresa ed i cyber - parchi
    ART (52 quinquies):
  • Premio di investimento nel limite del 20% del costo del progetto;
  • Terreni al prezzo simbolico di un dinaro.

  • Questi vantaggi sono accordati ai progetti realizzati durante il periodo che va dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2011 a condizione della realizzazione del progetto e della sua entrata in funzione in un termine massimo di due anni a contare della data di ottenimento del terreno e del suo sfruttamento conformemente all’oggetto e secondo il capitolato stabilito dal Ministero di tutela durante un periodo

    Les investisseurs dans les centres de protection et d’hébergement des handicapés

    ART (52 sexies):

  • L’octroi de terrains au dinar symbolique,
  • La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour une durée de cinq ans à partir de l’entrée effective en activité au titre des salaires payés aux personnes recrutées d’une manière permanente, de nationalité tunisienne et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité de trois ans au moins après le baccalauréat,
  • La prise en charge par l’Etat pour une durée ne dépassant pas deux années à partir de la date d’entrée effective en activité d’une quote-part des salaires payés aux personnes recrutées d’une manière permanente, de nationalité tunisienne et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité de trois ans au moins après le baccalauréat sans que le taux de cette quote-part ne dépasse 25%.
  • Ces avantages sont accordés durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 sous condition de réalisation du projet et de son entrée en exploitation effective dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d’obtention du terrain et de l’exploiter conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans.
    Le changement de l’objet initial de l’investissement après cette période est subordonné à l’approbation du ministre chargé des affaires sociales.
    Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d’investissement.

    Il rilevamento di imprese industriali in difficoltà economica o in cessazione di attività
    ART (53):
  • Vantaggi fiscali dopo parere favorevole della Commissione Superiore degli Investimenti
  • Nel caso di cessione d'impresa, l'acquirente pu? continuare a beneficiare dei vantaggi per la presa in carico dallo Stato del contributo patronale e sull’imposta sul reddito o sull’imposta sulle società, per il periodo restante.
  • In caso il cedente sia beneficiario di una contributo rimborsabile o un credito fondiario, è tenuto di rimborsare gli importi dovuti restanti e questo finché non siano stati presi in carico dall'acquirente eleggibile a detti fondi e crediti.
    Trasmissione delle imprese in difficoltà
    ART (53 Bis):

  • In aggiunta ai vantaggi previsti dall'articolo 53 del presente codice, le operazioni di trasmissione delle imprese in difficoltà economiche nel quadro della legge n° 95-34 del 17 aprile 1995 relativa al risanamento delle imprese in difficoltà economiche completata e modificata dai testi seguenti, o quelle in seguito al raggiungimento dell'età pensionabile del proprietario dell'impresa o a seguito della sua incapacità di proseguire la gestione dell'impresa o a seguito del suo decesso, danno diritto al beneficio dei vantaggi fiscali previsti dalla legislazione in vigore relativa alla plusvalenza proveniente dalla trasmissione di imprese sotto forma di attivi o sotto forma di trasmissione delle partecipazioni, cos? come ai diritti di registrazione esigibili a titolo della trasmissione delle proprietà ed alla deduzione dei benefici o dei redditi reinvestiti nel quadro delle operazioni di trasmissione precitate.

    Le imprese che gestiscono una zona portuaria riservata al turismo di crociera conformemente ad una convenzione conclusa tra i gestori della zona ed il Ministero di tutela

    ART 56 bis :

  • Esonero daille imposte doganali e sospensione dell’imposta sul valore aggiunto, del diritto di consumo e dell’imposta a vantaggio dei fondi di sviluppo della competitività industriale sull'acquisizione di attrezzature, beni, prodotti e servizi necessari alla realizzazione degli investimenti o all'attività, eccetto le automobili turistiche,
  • Deduzione di tutti i redditi o benefici provenenti da questi investimenti dallimponibile sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sulle società, fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 12 bis della legge n°89-114 del 30 dicembre 1989 che promulga il codice d’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sulle società e questo per i primi dieci anni a partire dalla data effettiva di avvio dell’ attività.
  • Deduzione di tutti i redditi o benefici provenienti da questi investimenti dall’imponibile sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sulle società, senza che la deduzione generi una tassazione inferiore al 10% del totale del beneficio imponibile, al netto della deduzione per le società ed al 30% dell'importo dell’imposta calcolata sulla base del reddito globale, e al netto della deduzione per le persone fisiche, e questo a partire dall'undicesimo anno dall’entrata effettiva in attività.
    La detta zona portuaria è sottoposta al regime della zona franca come previsto dal codice doganale.
    Enregistrement au droit fixe
    ART 58 :

    Sont exonérés de droit d’enregistrement et de timbre fiscal les actes de mutation à titre onéreux entre non résidents portant sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d’un projet touristique et acquises en devises convertibles par des non résidents tels que définis par l’article 5 du code des changes et du commerce extérieur.