Incentivi comuni
Incentivi fiscali e/o finanziari
Art. 7
- Sgravi fiscali a beneficio dei sottoscrittori entro i limiti del 35% dei benefici o degli utili netti soggetti all'Imposta sulle Società (I.S.) o all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (I.R.P.P).
- Sgravi fiscali a beneficio delle società che reinvestono al loro interno entro il limite del 35% degli utili netti soggetti all'I.S.
- I benefici reinvestiti devono essere inseriti in un «conto di riserva speciale di investimento» al passivo del bilancio prima della scadenza del termine di deposito della dichiarazione definitiva a titolo di benefici dell'anno durante il quale la deduzione ha avuto luogo, ed incorporati nel capitale della società al più tardi alla fine dell'anno della costituzione della riserva.
- La dichiarazione d’imposta sulle società deve essere corredata dal programma di investimento da realizzare «e dall'impegno dei beneficiari della deduzione a realizzare al più tardi l'investimento alla fine dell'anno della costituzione della riserva».
- il capitale non deve essere ridotto durante i cinque anni che seguono la data dell'incorporazione dei benefici e dei redditi investiti, salvo nel caso di riduzione per riassorbimento delle perdite.
- gli elementi dell’attivo acquistati nel quadro dell'investimento non devono essere ceduti per almeno un anno a partire dalla data di entrata effettiva in produzione.
- «Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 12 e 12 bis della legge n° 89-1 14 del 30 dicembre 1989, che promulgano il codice d'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle società, sono deducibili dall’imponibile sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sulle società; i redditi o i benefici reinvestiti nell'acquisizione di elementi di attivo di un'impresa o nell'acquisizione o nella sottoscrizione di azioni o parti che giungono alla detenzione di almeno il 50% del capitale nel quadro di una trasmissione volontaria di un’impresa seguito al decesso o all'incapacità di proseguire la gestione dell'impresa o in caso di pensione prevista dall'articolo 11 bis del codice d'imposta sul reddito delle persone fisiche e d’imposta sulle società cos? come nel quadro del proseguimento dell'attività o della trasmissione prevista dalla legge n° 95-34 relativa al risanamento delle imprese in difficoltà economiche come completata e modificata dai testi susseguenti, e questo nel limite del 35% dei redditi o benefici netti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all’imposta sulle società.
Queste disposizioni non si applicano alle operazioni di acquisizione o di sottoscrizione di azioni o loro parti nel quadro del proseguimento dell'attività o della trasmissione prevista dalla legge n°95-34 sopraindicata, dai dirigenti dell'impresa e dal socio che possiede la maggioranza del capitale alla data d'acquisizione o della sottoscrizione. Per il calcolo della percentuale di partecipazione del socio che possiede la maggioranza del capitale, sono prese in considerazione le partecipazioni dirette ed indirette del socio cos? come quelle del coniuge e dei figli maggiorenni».
Art. 8
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Le disposizioni di questo articolo sono state abrogate dall'articolo 43 della legge n° 2007-70 del 27 dicembre 2008 nel quadro della Legge Finanziaria per l'anno 2008.
Art. 9
- Esonero dal pagamento dei diritti di dogane a delle tasse equivalenti e pagamento dell'IVA al 12% per l'importazione di macchinari che non esistano di fabbricazione tunisina.
- Sospensione dal pagamento dell'IVA per i macchinari fabbricati localmente e acquistati prima dell'entrata in produzione.
- Pagamento dell'IVA al 12% per i macchinari acquistati localmente dopo l'entrata in produzione del progetto d'investimento.